Sezione ai sensi dell'art.5 e dell'art.43 del D.Lgs.33 del 14 marzo 2013 come modificati dall'art.6 del D.Lgs. n.97/2016 (normativa FOIA)
Il Decreto Legislativo n.33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza) ha introdotto la nozione di "Accesso Civico", con cui si definisce il diritto offerto a chiunque di chiedere ed ottenere i dati, le informazioni e i documenti che dovrebbero essere pubblicati sul sito internet dell'Ente. Questa forma di tutela non è sottoposta ad alcuna limitazione di tipo soggettivo, è gratuita, non deve essere motivata e va presentata al Responsabile della Trasparenza dell'Ente.
Deve essere soddisfatta entro 30 giorni, anche attraverso la pubblicazione sul sito internet, dandone contestuale comunicazione con la indicazione del collegamento ipertestuale di riferimento.
Con la nomativa FOIA, l'ordinamento italiano riconosce la libertà di accesso alle informazioni in possesso delle Pubbliche Amministrazioni come diritto fondamentale.
L'accesso civico generalizzato differisce dalle altre due principali tipologie di accesso già previste dalla legislazione.
Si differenzia notevolmente dal diritto di accesso finora configurato dalla Legge n.241/1990 e dal diritto di accesso civico "semplice" (regolato dal D.lgs. n.33/2013). Se ne differenzia per l'oggetto: mentre l'accesso civico "semplice" può essere esercitato solo per atti la cui pubblicazione sia obbligatoria (anche se estesa dallo stesso decreto ad ampi settori), quello generalizzato si estende a tutti i dati e documenti in possesso delle PP.AA.; se ne differenzia per le modalità: mentre l'ordinario diritto di accesso richiede una istanza motivata che si fondi su un interesse qualificato e prevede il pagamento di diritti di ricerca e riproduzione (eventuale), l'accesso civico "generalizato" non è sottoposto a limitazione alcuna ed è completamente gratuito.
Il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministarzione ha reso noto che all'indirizzzo www.foia.gov.it, è stato pubblicato un sito esplicativo sul nuovo diritto di accesso civico generalizzato.
Nei casi di ritardo o di mancata risposta il richiedente può attivare il potere sostitutivo mentre il Responsabile della Trasparenza ha l'obbligo di segnalazione all'Ufficio di disciplina, agli organi di vertice politico dell'amministrazione e all'O.I.V., ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.
Si informa che con atto di Giunta Comunale n.33 del 24 maggio 2013 è stato nominato "Responsabile della Trasparenza e della Integrità" il SEGRETARIO GENERALE dell'Ente (tel.080.4784202).
Il Responsabile della Trasparenza controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal Decreto n.33/2013.
La richiesta di accesso civico va indirizzata al Dirigente che detiene i documenti/atti/informazioni e può essere presentata:
- tramite posta elettronica all'indirizzo: accessocivico@comune.noicattaro.bari.it;
- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: segreteria_gen.comune.noicattaro@pec.rupar.puglia.it;
- tramite posta ordinaria presso il Comune di Noicàttaro - Via Pietro Nenni, 11 - 70016 Noicattaro;
- direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Ente c/o la sede Municipale di Via Pitero Nenni, 11 - 70016 Noicattaro - Piano Terra
Per presentare l'istanza di accesso scarica qui il modulo (formato pdf - formato rtf compilabile )
Nella istanza devono essere indicati i dati, le informazioni o i documenti che si desidera richiedere. Non sono ammisssibili le richieste laddove:
- siano richiesti dati, documenti o informazioni di cui l'Amministrazione non ne sia in possesso;
- la richiesta risulti manifestamente irragionevole (perchè ad es. richiede un carico di lavoro tale da incidere sul buon andamento dell'amministrazione),
- l'oggetto della richiesta sia troppo vago.
In caso di ritardo o di mancata risposta, titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell'art.2 comma 9-bis della legge n.241/1990 come modificato dall'art.1 del D.L. n.5/2012, l'avv. Giuseppe Debenedetto (Tel. 080.4784226) - E_mail: g.debenedetto@comune.noicattaro.bari.it; PEC: aagg.comune.noicattaro@pec.rupar.puglia.it.
In attesa di una organica regolamentazione interna del diritto di accesso civico, si invita a seguire le indicazioni e la procedura sopra riportate.
A decorrere dal 23 dicembre 2016 le Amministrazioni Pubbliche sono tenute ad istituire il registro delle richieste di accesso presentate per tutte le tipologie di accesso.
Registro degli accessi Anno 2017
Registro degli accessi Anno 2018
Registro degli accessi Anno 2019